La risposta, alla luce della recentissima decisione della Corte di Cassazione n. 9700/2021, è negativa.
Prima di affrontare la tematica, è il caso però di illustrare la differenza tra affidamento e collocazione della prole.
Spesso infatti rileviamo che la regola dell’affidamento condiviso, in passato oggetto di riforma legislativa, viene spesso male interpretata.
Il regime dell’affidamento condiviso introdotto nel 2006 riguarda, infatti, le scelte che i genitori devono prendere nell’interesse della prole minorenne, mentre nulla la norma ha cambiato in materia di collocazione, ovvero del luogo in cui il minore andrà a vivere: la residenza abituale o prevalente del minore.
Il minore risiederà infatti presso la nuova abitazione di uno dei due genitori, mentre solo per le decisioni più importanti è prevista la condivisione.
Condivisione delle scelte riguardanti il minore (istruzione, attività sportiva, religione, ecc.) e quindi affidamento condiviso.
E’ pertanto agevole intuire il motivo per cui quasi sempre nei procedimenti di separazione è previsto che uno dei due coniugi, quello che non convive fisicamente con il figlio, versi un contributo per il suo mantenimento.
Detto onere copre le spese di abitazione, alimentazione, vestiario, insomma le spese ordinarie che tutti i genitori normalmente sostengono, ma che, in caso di separazione, vengono anticipate da quello con cui il minore convive.
Ma cosa succede quando il figlio diventa maggiorenne? È possibile accordarsi con il figlio sull’entità dell’assegno o pagare direttamente a sue mani?
Ad entrambe le domande la Cassazione dà una risposta negativa.
Il raggiungimento della maggiore età del figlio, di per sé non sposta nulla in tema di titolarità del credito, che rimane in capo al genitore collocatario.
Per modificare gli obblighi occorre, infatti, un provvedimento giurisdizionale, a nulla valendo eventuali accordi genitore/figlio.
Ma ciò non è ancora tutto: la circostanza che il genitore tenuto al versamento abbia pagato l’importo direttamente al figlio, anziché all’altro genitore, lo esporrà al rischio di dover pagare nuovamente all’ex coniuge.
A nulla rileva poi che detta somma sia stata usata dal figlio per il suo mantenimento e che quindi lo scopo per cui è stato previsto l’assegno sia stato raggiunto.
Attenzione, quindi!!!