⚖️ quando si parla di eredità la mente corre subito all’idea del vantaggio patrimoniale, presumendosi che se c’è un’eredità c’è anche un patrimonio, che sia immobiliare o finanziario poco importa.
⚖️ innanzitutto va precisato che non è sempre così, dal momento che ci possono essere situazioni in cui il valore dei beni è inferiore rispetto a quello dei debiti
⚖️ atteniamoci però al caso in cui il patrimonio è positivo.
Ebbene, in questo caso se “l’indebitato” è proprio il chiamato all’eredità, non avrebbe alcun interesse ad accettare l’eredità perchè gli unici a trarre vantaggio sarebbero i suoi creditori che troverebbero quindi un patrimonio da aggredire.
⚖️ non solo: in taluni casi, a seguito della sua rinuncia, il diritto di accettare l’eredità verrebbe trasferito per rappresentazione ai discendenti. Con il “salto generazionale”, si verificherebbe quindi un doppio vantaggio.
⚖️ questo è proprio quanto la Legge vuole evitare: l’art. 524 cc prevede in questi casi che i creditori del chiamato alla successione rinunciante possano accettare l’eredità in nome suo allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.
Fin qui tutto chiaro.
👉 ma cosa succede nel caso in cui il chiamato alla successione perda il diritto per decorrenza del termine di accettarla o per prescrizione?
Le soluzioni, secondo Cass. 7563 del 29/3/2026 sono diverse:
👉 la perdita del diritto di accettare per decorrenza del termine ex art. 481 cc può essere equiparata alla rinuncia e quindi, come previsto dall’art. 524 cc, può essere impugnata dai creditori del chiamato,
👉 diverso invece è il caso in cui il chiamato furbescamente lasci decorrere il termine di prescrizione decennale: in tali casi la perdita del diritto di accettare non può essere impugnata dai creditori del chiamato all’eredità che rimane inerte fino a lasciar decorrere il termine di prescrizione.