
quando si parla di eredità la mente corre subito all’idea del vantaggio patrimoniale, presumendosi che se c’è un’eredità c’è anche un patrimonio, che sia immobiliare o finanziario poco importa.

innanzitutto va precisato che non è sempre così, dal momento che ci possono essere situazioni in cui il valore dei beni è inferiore rispetto a quello dei debiti

atteniamoci però al caso in cui il patrimonio è positivo.
Ebbene, in questo caso se “l’indebitato” è proprio il chiamato all’eredità, non avrebbe alcun interesse ad accettare l’eredità perchè gli unici a trarre vantaggio sarebbero i suoi creditori che troverebbero quindi un patrimonio da aggredire.

non solo: in taluni casi, a seguito della sua rinuncia, il diritto di accettare l’eredità verrebbe trasferito per rappresentazione ai discendenti. Con il “salto generazionale”, si verificherebbe quindi un doppio vantaggio.

questo è proprio quanto la Legge vuole evitare: l’art. 524 cc prevede in questi casi che i creditori del chiamato alla successione rinunciante possano accettare l’eredità in nome suo allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.

ma cosa succede nel caso in cui il chiamato alla successione perda il diritto per decorrenza del termine di accettarla o per prescrizione?
Le soluzioni, secondo Cass. 7563 del 29/3/2026 sono diverse:

la perdita del diritto di accettare per decorrenza del termine ex art. 481 cc può essere equiparata alla rinuncia e quindi, come previsto dall’art. 524 cc, può essere impugnata dai creditori del chiamato,

diverso invece è il caso in cui il chiamato furbescamente lasci decorrere il termine di prescrizione decennale: in tali casi la perdita del diritto di accettare non può essere impugnata dai creditori del chiamato all’eredità che rimane inerte fino a lasciar decorrere il termine di prescrizione.