
questo principio, che assicura la massima autodeterminazione, trova una importante deroga a favore di alcuni soggetti, legati al disponente in virtù di rapporto coniugale o stretto rapporto parentale.

queste categorie di persone vengono definite come “legittimari”.
Sono eredi legittimari:

Il coniuge

I figli

in mancanza di figli, ascendenti (genitori)

fratelli e sorelle non sono legittimari.
Ai legittimari spetta una quota minima intangibile del patrimonio del disponente.
Come si verifica se vi è stata lesione?
Si calcola il patrimonio complessivo della persona deceduta (anche considerando donazioni fatte in vita) e si verifica la quota spettante ai legittimari.

in sostanza vi è lesione quando il defunto ha fatto in vita donazioni oppure un testamento che hanno attribuito troppo ad altri, lasciando ai legittimari meno di quanto la legge garantisce loro.

e se vi è stata lesione della quota?
Ai legittimari spetterà l’azione di riduzione, con cui chiederanno al giudice di:

ridurre (cioè tagliare) donazioni o disposizioni testamentarie che hanno leso la loro quota minima di eredità (la legittima).

cosa succede in concreto se il giudice accoglie la domanda reintegra la quota dei legittimari?

Esempio semplice: se il patrimonio totale del disponente è pari a 300 e il legittimario è il figlio unico, questi ha diritto a 150. Se il testamento gli lascia solo 50 → può chiedere la riduzione per recuperare i 100 mancanti

con quale ordine si colpiscono le disposizioni lesive della quota?
Prima si colpiscono le disposizioni testamentarie, poi (se non basta) le donazioni, partendo dalle più recenti.
L’azione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.

in sintesi

serve a proteggere gli eredi “necessari”

permette agli aventi diritto di recuperare la quota minima garantita dalla legge