📚 innanzitutto precisiamo che la situazione è molto comune: si immagini il caso del coniuge o dei figli conviventi con il de cuius.
📚 la convivenza comporta infatti la presunzione di possesso dei bemi del fe cuius.
📚 nel caso in cui la persona deceduta fosse onerata da debiti, è importante per i chiamati all’eredità potervi validamente rinunciare per evitare di subentrare nei debiti.
👉 bene, in questo caso i chiamati all’ereditá sono onerati dall’obbligo di redigere l’inventario entro tre mesi dal decesso (o dalla notizia) per poter rinunciare validamente all’eredità.
👉 se non dovessero compiere l’inventario entro questo termine, verrebbero considerati eredi puri e semplici.
Ecco i dettagli fondamentali:
• termine dei 3 mesi: Il termine di tre mesi è perentorio ai sensi dell’art. 485 c.c..
• conseguenze dell’inerzia: Se non si fa l’inventario o non si rinuncia entro i tre mesi, si diventa eredi a tutti gli effetti, rispondendo anche dei debiti del defunto (accettazione presunta).
• rinuncia dopo i 3 mesi: Una volta trascorso il termine, l’eventuale rinuncia è inefficace.
• proroga: se l’inventario è stato iniziato ma non concluso, è possibile chiedere una proroga al Tribunale.
📌 in sintesi, il possesso, anche parziale o temporaneo di un bene (es. chiavi di casa, auto), impone l’inventario come condizione necessaria per la validità della rinuncia