
innanzitutto precisiamo che la situazione è molto comune: si immagini il caso del coniuge o dei figli conviventi con il de cuius.

la convivenza comporta infatti la presunzione di possesso dei bemi del fe cuius.

nel caso in cui la persona deceduta fosse onerata da debiti, è importante per i chiamati all’eredità potervi validamente rinunciare per evitare di subentrare nei debiti.

bene, in questo caso i chiamati all’ereditá sono onerati dall’obbligo di redigere l’inventario entro tre mesi dal decesso (o dalla notizia) per poter rinunciare validamente all’eredità.

se non dovessero compiere l’inventario entro questo termine, verrebbero considerati eredi puri e semplici.
Ecco i dettagli fondamentali:
• termine dei 3 mesi: Il termine di tre mesi è perentorio ai sensi dell’art. 485 c.c..
• conseguenze dell’inerzia: Se non si fa l’inventario o non si rinuncia entro i tre mesi, si diventa eredi a tutti gli effetti, rispondendo anche dei debiti del defunto (accettazione presunta).
• rinuncia dopo i 3 mesi: Una volta trascorso il termine, l’eventuale rinuncia è inefficace.
• proroga: se l’inventario è stato iniziato ma non concluso, è possibile chiedere una proroga al Tribunale.

in sintesi, il possesso, anche parziale o temporaneo di un bene (es. chiavi di casa, auto), impone l’inventario come condizione necessaria per la validità della rinuncia