Secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia così potrebbe descriversi la situazione che tutti stiamo vivendo.
Vediamo l’iter logico seguito dal Giudice per arrivare alla conclusione, alla quale, non per vantarci, eravamo già giunti anche noi.
In un post su Facebook del 11/10/2020, avevamo esposto le nostre perplessità sulla legittimità costituzionale dei diversi provvedimenti assunti dalle autorità di governo per fronteggiare l’emergenza covid.
La decisione del giudice di Reggio Emilia datata 27/1/2021, se sarà seguita da provvedimenti del medesimo tenore, potrebbe scardinare il sistema delle regole che stiamo subendo ormai da oltre un anno.
Due coniugi, fermati dalle autorità di pubblica sicurezza in periodo covid, dichiarano falsamente che lo spostamento era giustificato dalla necessità di effettuare accertamenti clinici; dichiarazione rivelatasi non veritiera, con conseguente segnalazione alla Procura delle due persone che avevano dichiarato il falso.
Viene richiesta dalla Procura l’emissione di un decreto penale di condanna, ma…
…..ma il giudice la pensa diversamente rispetto alla Procura.
Le disposizioni che, per fronteggiare l’emergenza covid, limitano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione “configurano un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Nel nostro ordinamento giuridico l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal codice penale per alcuni reati all’esito di un giudizio in cui è assicurato il diritto di difesa”.
Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una misura restrittiva della libertà personale.
Tutte le limitazioni della libertà personale possono essere disposte solo dall’autorità giudiziaria o dalla stessa successivamente avallati (art.13 Cost.).
Quindi una legge, ed a maggior ragione un atto amministrativo, quale è il DPCM, non possono prevedere un obbligo di permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.
Ciò in quanto l’art. 13 Cost. prevede che le limitazioni della libertà personale implicano un provvedimento del giudice individuale e quindi rivolto ad uno specifico soggetto.
Per concludere, il DPCM deve ritenersi illegittimo e quindi nessun reato hanno commesso i due coniugi che avevano dichiarato il falso alle autorità.
Vedremo se seguiranno altre pronunce nella medesima direzione.