Parrebbe proprio di sì.
Ma vediamo innanzitutto quali sono le regole vigenti a norma del codice civile.
L’art.262 c.c. prevede che il figlio riconosciuto dai genitori assume il cognome paterno.
Dal 2016, a seguito di altro intervento della Corte Costituzionale, la disposizione era stata integrata, essendo consentita l’aggiunta anche del cognome materno, ma solo in caso di accordo tra entrambi i genitori.
Ora la Corte Costituzionale ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.c., e ciò proprio nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non risulti un diverso accordo, il figlio assume automaticamente il cognome paterno.
Secondo i giudici costituzionali, la norma sarebbe illegittima perché mancherebbe l’effettiva parità tra i genitori, dal momento che uno di essi (il padre) non ha bisogno dell’accordo con l’altro per attribuire il proprio cognome al figlio.
Cosa succederà se verrà dichiarata l’incostituzionalità della norma?
Presumibilmente, al momento della redazione dell’atto di nascita verrà richiesto ai genitori di specificare se intendono attribuire al figlio il cognome paterno piuttosto che quello materno.
In mancanza di indicazioni, il figlio avrà un doppio cognome.