In termini semplici, nell’ambito del diritto civile la prescrizione consiste nella perdita di un diritto dovuta al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo.
La logica dell’istituto giuridico può sinteticamente essere rappresentata con il seguente concetto: se il titolare di un diritto non lo esercita, significa che non ha interesse a farlo valere e quindi, decorso un determinato periodo di tempo (il termine della prescrizione ordinaria è di 10 anni), lo perde.
La tematica di oggi riguarda la prescrizione dei cosiddetti danni lungolatenti.
La questione controversa attiene la tematica riguardante la decorrenza del termine iniziale di prescrizione nel caso in cui il diritto al risarcimento del danno sussista, ma il suo titolare ne venga a conoscenza a distanza di anni e quindi quando ormai il termine di prescrizione sia decorso.
Per agevolare la comprensione del concetto, possiamo ricordare la tematica dei danni da trasfusioni, allorquando a distanza di anni si è scoperto che alcuni i soggetti emotrasfusi avevano contratto virus come l’HIV o l’epatite a causa dell’omissione di controlli sulle sacche sanguigne.
Oppure si pensi all’amianto, copiosamemente usato in edilizia per decenni,e poi scopertosi come essere un materiale cancerogeno, anche se il processo di sviluppo della malattia era molto lungo.
Anche nell’ambito delle compravendite immobiliari ci è capitato con non poca frequenza di affrontare il caso in cui il danno rimanga latente per un lungo periodo di tempo, lungolatente appunto, salvo poi palesarsi dopo anni e spesso quando il termine decennale di prescrizione è già decorso.
Immaginiamo ad esempio il caso in cui un soggetto intenda vendere un immobile e si accorga che lo stesso presenta difformità od abusi esistenti già al momento del suo acquisto.
Diversamente rispetto a qualche anno fa, l’attuale normativa prevede che un immobile per essere compravenduto debba essere conforme sia alle risultanze catastali che a quelle burocratico-amministrative. Quindi può capitare che un immobile acquistato con difformità pregresse debba essere sanato prima di essere rivenduto.
Ma la sanatoria comporta costi e detti costi dipendono da irregolarità attuate dal precedente venditore. Qualora sia decorso il termine decennale di prescrizione dall’atto di acquisto, il proprietario che voglia rivendere potrà rivalersi nei confronti di chi gli aveva venduto il bene? E se l’abuso non fosse sanabile?
In tali casi il danneggiato si difende sostenendo che il suo diritto non si è prescritto perché non era a conoscenza degli abusi.
Ma è sostenibile detta tesi?
Sulla scorta dei principi desumibili da cassazione 2146 del 29/1/2021 propenderemmo per una risposta negativa: “Il termine di prescrizione non puo decorrere da quando il danno insorge, ma da quando il danneggiato è posto in una possibilità consapevole di esercitarlo. Il termine decorre da quando il soggetto danneggiato abbia avuto od avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza del danno”.
Quindi nei casi di danno per trasfusione di sangue infetto o di mesotelioma da amianto,il termine de decorre da quando si ha la evidenza scientifica del nesso causa-effetto.
Diversamente, invece, nel caso dei danni da irregolarità edilizie, essendo il compratore in grado di verificare la irregolarità da cui è affetto il bene sin dal momento dell’acquisto, ben difficilmente a nostro avviso potrà chiedere il risarcimento del danno una volta decorso un termine superiore a 10 anni dall’acquisto.