Stiamo vivendo un periodo di crisi, in cui l’economia soffre e non rari sono, purtroppo, i casi in cui un’azienda cessi l’attività od addirittura fallisca senza aver versato ai dipendenti alcune mensilità di retribuzione od il T.F.R.. Che tutela spetta al lavoratore in questi casi? E’ bene rassicurare gli sfortunati lavoratori che incappano in vicende simili: non corrono il rischio di perdere il T.F.R.. In tali casi, infatti, il T.F.R. viene anticipato dall’INPS, istituto presso il quale è costituito un apposito fondo di garanzia. Detto fondo provvederà non solo a liquidare il TFR non riscosso, ma anche le mensilità di retribuzione maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ovviamente se non riscosse. Spetterà poi all’INPS surrogarsi, e quindi sostituirsi, nei diritti del lavoratore verso l’azienda fallita od insolvente.

Cosa deve fare il lavoratore per attivare la procedura di riscossione? innanzitutto dovrà insinuarsi al passivo del fallimento e poi, con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, inoltrare la domanda all’INPS, che provvederà al pagamento. E cosa succede se il datore di lavoro non fosse assoggettabile a fallimento, ad esempio perchè “piccolo imprenditore”? In questo caso basterà documentare la non fallibilità dell’impresa e di essersi attivati per la riscossione del credito, senza esserci riusciti.