La separazione tra coniugi non costituisce uno status irreversibile e neppure definitivo.
Nella nostra esperienza professionale è capitato che due coniugi legalmente separati decidano poi di darsi una seconda chance, ricostruendo il vincolo matrimoniale.
Non è frequente, ma è capitato.
Ma come e con quali passaggi?
Due sono le possibilità.
1. In primo luogo i coniugi possono presentarsi entrambi presso l’ufficiale di Stato civile, al quale renderanno una dichiarazione formale di avvenuta riconciliazione.
2. più spesso, però, capita che i coniugi non formalizzino la volontà di riconciliarsi, limitandosi a ripristinare i rapporti spirituali e materiali che caratterizzano il vincolo matrimoniale.
Cosa significa questa locuzione?
Innanzitutto è necessario il ripristino della convivenza. Ma la sola convivenza non è sufficiente: occorre qualcosa di più, quella che viene definita la “comunione di vita”.
Si intende quindi un comportamento non equivoco (ed i cui contorni non sono poi cosi definiti) incompatibile con la separazione.
Non è poi neppure semplice darne prova.
La riconciliazione, quindi, che sia formalmente resa con un atto o che sia avvenuta solo di fatto, pone nel nulla gli effetti della separazione, che è superata dalla successiva volontà delle parti.
Cosa succede se i coniugi già riconciliati non dovessero andare più d’accordo? Riprenderà efficacia la separazione precedente la riconciliazione?
La risposta è negativa: nel caso di nuova crisi coniugale la coppia dovrà presentare un nuovo ricorso per separazione.
La riconciliazione, in secondo luogo, sarà di ostacolo al divorzio, se non preceduta da una seconda pronuncia di separazione.