Interessante la decisione del Tribunale di Napoli (sentenza 6018 del 12/6/20232023).

Nel contenzioso un correntista aveva richiesto al suo istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa a tre conti di cui era titolare.

Costituendosi in giudizio, la Banca aveva eccepito la prescrizione del diritto con riferimento al periodo anteriore all’ultimo decennio del rapporto.

Il giudice partenopeo, pur dando atto di un diverso orientamento della cassazione distingue il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni (art. 119 c. 4 TUB), che trova il suo limite nel decennio rispetto alla richiesta, dal diritto del cliente di ottenere copia degli estratti conti dell’intero rapporto, che invece potrebbe essere richiesto senza limiti temporali alla scadenza del contratto (art. 119 c. 1 e 2 TUB).

Quindi, stando al principio della corte partenopea, valgono i seguenti principi:

  • relativamente alle singole operazioni, la Banca sarebbe tenuta alla consegna della documentazione relativa all’ultimo decennio,
  • per la rendicontazione periodica (estratti conto), il correntista avrebbe diritto di ottenere la documentazione relativa all’intero svolgimento del rapporto, anche se antecedente al decennio dalla richiesta.

 

Di seguito lo stralcio delle disposizioni di legge:

art. 119 c. 1 TUB: Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

 

art. 119 c. 4 TUB: Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.