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Come peraltro già diffusamente statuito dalle Corti di merito, la Cassazione (sentenza 19944 del 12/7/2023) ha confermato che la sola e semplice emissione della fattura commerciale è di per sè titolo valido per ottenere l’emissione di decreto ingiuntivo.
Ciò anche in virtù delle recenti disposizioni di legge sulla fatturazione elettronica che dispensano gli imprenditori tenutivi dall’obbligo di tenere i registri iva.
Quindi non sarà più necessario allegare al ricorso per decreto ingiuntivo l’estratto autentico notarile dei registri fiscali, con la conseguente riduzione dei costi dell’azione di recupero dei crediti.