È poi usuale che, quando il genitore venga a mancare, un altro figlio, che invece non ha ricevuto un’utilita’ analoga, recrimini di considerare in sede divisionale il vantaggio ricevuto dal fratello.

Inquadriamo innanzitutto l’istituto giuridico pertinente con il caso, che è quello della donazione indiretta.

Per donazione indiretta si intende un’attribuzione patrimoniale fatta per spirito di liberalita’ a favore di una persona, senza utilizzare il contratto di donazione.
La particolarita’ consiste nel fatto che le donazioni indirette sono soggette a collazione e quindi vanno imputate alla quota di chi le riceve.

Tornando quindi al caso da cui si è partiti, occorre stabilire se l’uso gratuito di un immobile in comodato possa costituire donazione indiretta.

La pronuncia di riferimento è Cass. civ., sez. II, n. 27259/2017, che ha affermato che il godimento gratuito dell’immobile concesso dal futuro de cuius a uno degli eredi, quando è riconducibile al comodato, non è una donazione soggetta a collazione: il comodatario riceve infatti un’utilità temporanea, personale, con l’obbligo di restituzione, mentre nella donazione l’arricchimento rappresenta il risultato finale dell’operazione.
Ma c’è un ma.

Chi sostiene la donazione indiretta potrà risultare vittorioso se riuscira’ a dimostrare che:

l’uso gratuito venne concesso con spirito di liberalità,

tale concessione abbia comportato un arricchimento stabile del coerede beneficiario e quindi un vantaggio patrimoniale anomalo o sproporzionato.
Diversamente ci troveremmo di fronte ad un atto neutro ai fini successori.