📚 Non è infrequente che nel contesto dei rapporti familiari un genitore possa concedere in uso gratuito al figlio un immobile dove andare al vivere o anche dove esercitare l’attivita’.
È poi usuale che, quando il genitore venga a mancare, un altro figlio, che invece non ha ricevuto un’utilita’ analoga, recrimini di considerare in sede divisionale il vantaggio ricevuto dal fratello.
📚 Inquadriamo innanzitutto l’istituto giuridico pertinente con il caso, che è quello della donazione indiretta.
📚 Per donazione indiretta si intende un’attribuzione patrimoniale fatta per spirito di liberalita’ a favore di una persona, senza utilizzare il contratto di donazione.
La particolarita’ consiste nel fatto che le donazioni indirette sono soggette a collazione e quindi vanno imputate alla quota di chi le riceve.
📚 Tornando quindi al caso da cui si è partiti, occorre stabilire se l’uso gratuito di un immobile in comodato possa costituire donazione indiretta.
⚖️ La pronuncia di riferimento è Cass. civ., sez. II, n. 27259/2017, che ha affermato che il godimento gratuito dell’immobile concesso dal futuro de cuius a uno degli eredi, quando è riconducibile al comodato, non è una donazione soggetta a collazione: il comodatario riceve infatti un’utilità temporanea, personale, con l’obbligo di restituzione, mentre nella donazione l’arricchimento rappresenta il risultato finale dell’operazione.
Ma c’è un ma.
🚨 Chi sostiene la donazione indiretta potrà risultare vittorioso se riuscira’ a dimostrare che:
👉 l’uso gratuito venne concesso con spirito di liberalità,
👉 tale concessione abbia comportato un arricchimento stabile del coerede beneficiario e quindi un vantaggio patrimoniale anomalo o sproporzionato.
Diversamente ci troveremmo di fronte ad un atto neutro ai fini successori.