La Cassazione con ordinanza 10808/2023 affronta l’argomento a cui dedichiamo l’aggiornamento di oggi.

Il Testo Unico sull’edilizia (art. 31) distingue due diverse ipotesi, ed in particolare:

  • la costruzione eseguita in totale difformità rispetto alla concessione, che si verifica quando viene realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto di permesso, oo l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti progettuali e tali da costituire un organismo edilizio autonomamente utilizzabile o con consistente aumento di volumi,
  • la costruzione eseguita in parziale difformità nei restanti casi.

Nel caso in cui la costruzione sia eseguita in totale difformità o manchi in toto (immobile abusivo) l’appaltatore non avrà titolo per richiedere il corrispettivo per l’appalto.

Se già riscosso, il committente avrà titolo per chiederne la restituzione.

In tali casi, infatti, il contratto di appalto avente ad oggetto un immobile abusivo si dovrà ritenere nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c..