📚 risposta: di norma con la vendita e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari.
Ma non necessariamente……
L’art. 720 c.c. consente, ed anzi privilegia ricorrendone i presupposti, l’attribuzione dell’intero immobile a uno dei coeredi, con obbligo di corrispondere agli altri condividenti il relativo conguaglio.
👉 Ma cosa accade se nessun coerede chiede l’attribuzione?
In tale ipotesi, la disciplina della divisione conduce alla vendita del bene, secondo le modalità previste dalla legge, e alla successiva distribuzione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote.
📌 Il principio da ricordare: così come previsto dall’ art. 720 c.c., l’espressa e specifica istanza del condividente interessato costituisce presupposto dell’attribuzione.
Si deve pertanto escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne hanno fatto richiesta
🚨 art. 720 c.c.: una norma solo apparentemente semplice