È di qualche settimana fa la notizia che più di un’azienda ha individuato un vaccino che forse ci potrà aiutare a sconfiggere il virus Covid-19.

Le autorità nazionali stanno in questi giorni dando il via libera alla distribuzione delle dosi che verranno somministrate a partire da gennaio.

Il post di oggi non vuole essere uno spot pro o contro il vaccino, ma solo un approfondimento delle possibili tematiche giuridiche sottese.

La nostra Costituzione prevede la libertà di cura (art. 32) e quindi anche la libertà di non sottoporsi a cure; “nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di disposizione di legge”.

Quindi l’obbligo vaccinale, se cosi si vorrà, non potrà essere disposto con l’ennesimo d.p.c.m., ma con atto avente valenza di legge.

Diversi sarebbero i problemi nell’individuazione delle modalità con le quali attuare l’obbligo.

Impraticabile ovviamente l’ipotesi di una vaccinazione coatta, cioè contro la volontà dell’interessato.

Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, non parrebbe utilizzabile, essendo previsto per legge nei casi in cui vi sia un rifiuto di sottoporsi a cure psichiatriche ed il soggetto sia pericoloso.

Quindi quale lo strumento?

Forse l’introduzione di sanzioni amministrative.

Una soluzione ancor più drastica sarebbe il porre a carico del soggetto non vaccinato e poi ammalatosi di covid una maggiore partecipazione agli oneri di ricovero e di cura.