Il post di oggi riguarda un argomento molto interessante, sul quale è recentemente intervenuta la cassazione con sentenza n. 24775 del 23/1/2021.
La decisione ha statuito sulla legittimità e sulla natura reale del “diritto di uso esclusivo” istituto nel quale non è infrequente imbattersi in ambito condominiale.
Molto spesso in sede di costituzione del condominio si prevede che sulle parti comuni si costituisce un diritto, a favore di un singolo condomino, avente ad oggetto l’uso esclusivo di un posto auto, di una porzione di giardino o di un lastrico: questi i casi più frequenti.
Sul tema la cassazione ha stabilito che ” la pattuizione avente ad oggetto la creazione di un “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, mirando a costituire una figura atipica di diritto reale limitato, è preclusa dal principio del numero chiuso dei diritti reali e dalla tipicità degli stessi.”
In termini pratici, un accordo avente siffatti contenuti, non sarà trascrivibile e non varrà a costituire un diritto reale, in quanto tale trasferibile ad altro soggetto e di durata perpetua.
Un’eventuale attribuzione del diritto di uso esclusivo varrebbe invece solo tra le parti stipulanti, costituendo un diritto personale di godimento a favore del solo titolare del diritto.