📚 l’ordinanza della Cassazione n. 21743/2026 chiarisce un punto di particolare rilievo in materia di successione e irregolarità edilizie: la presenza di difformità o abusi edilizi non impedisce la trasmissione mortis causa del bene, ma può impedire il successivo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione.
📚 la ragione sta nella diversa natura dei due atti.
✅ la successione ereditaria opera mortis causa e la normativa urbanistica prevede l’obbligo delle parti di indicare il titolo edilizio, con relativa sanzione di nullità in caso di omissione, solo per i trasferimenti inter vivos.
✅ diversamente, la divisione ereditaria è un atto tra vivi, in quanto determina lo scioglimento della comunione e l’attribuzione esclusiva dei beni ai condividenti.
📚 Essa, pertanto, è soggetta alla disciplina degli artt. 46 d.P.R. n. 380/2001 e 40 l. n. 47/1985.
📚 Ne consegue che l’irregolarità edilizia non travolge l’acquisto ereditario già verificatosi, ma può costituire un ostacolo alla successiva attribuzione esclusiva del fabbricato mediante divisione.
C’è però una scappatoia: la presenza nella massa da dividersi di un fabbricato con abusi, però non preclude in assoluto la divisione.
🚨 la Cassazione ammette infatti la possibilità di una divisione parziale, con esclusione del manufatto irregolare e scioglimento della comunione sugli altri beni dell’asse.
🚨 la pronuncia è quindi importante perché evita di confondere due piani distinti: il bene può essere validamente acquistato dagli eredi per successione, ma la sua successiva circolazione o assegnazione esclusiva attraverso un atto tra vivi è preclusa dalla mancanza della regolarità edilizia richiesta dalla legge