
L’art. 162 del Codice civile disciplina la forma delle convenzioni matrimoniali.
In sostanza stabilisce che:

le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, quindi davanti a un notaio.

la scelta del regime di separazione dei beni può essere dichiarata anche nell’atto di celebrazione del matrimonio e quindi davanti all’ufficiale di stato civile o al sacerdote celebrante..

le convenzioni possono essere modificate in qualsiasi momento, ma la modifica deve avere la stessa forma richiesta per la convenzione.

le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi se non risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio.

e se l’atto non viene annotato o viene annotato in ritardo il notaio risponde dei danni?

Con l’ordinanza n. 21212/2026, la Cassazione risponde al quesito: il notaio che riceve l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale deve richiederne tempestivamente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo dell’Ufficio comunale.

Il notaio non può infatti sostituirsi alla Pubblica Amministrazione né dispone di strumenti per rimediare alla sua eventuale inerzia.

La Cassazione ha inoltre ritenuto sufficiente, per provare il corretto adempimento, la raccomandata semplice inviata dal professionista al Comune.

Una pronuncia che delimita con chiarezza la responsabilità professionale del notaio rispetto agli adempimenti di competenza dell’amministrazione.