📚 L’art. 162 del Codice civile disciplina la forma delle convenzioni matrimoniali.
In sostanza stabilisce che:
✅ le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, quindi davanti a un notaio.
✅ la scelta del regime di separazione dei beni può essere dichiarata anche nell’atto di celebrazione del matrimonio e quindi davanti all’ufficiale di stato civile o al sacerdote celebrante..
✅ le convenzioni possono essere modificate in qualsiasi momento, ma la modifica deve avere la stessa forma richiesta per la convenzione.
✅ le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi se non risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio.
🚨 e se l’atto non viene annotato o viene annotato in ritardo il notaio risponde dei danni?
⚖️ Con l’ordinanza n. 21212/2026, la Cassazione risponde al quesito: il notaio che riceve l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale deve richiederne tempestivamente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo dell’Ufficio comunale.
👉 Il notaio non può infatti sostituirsi alla Pubblica Amministrazione né dispone di strumenti per rimediare alla sua eventuale inerzia.
👉 La Cassazione ha inoltre ritenuto sufficiente, per provare il corretto adempimento, la raccomandata semplice inviata dal professionista al Comune.
👉 Una pronuncia che delimita con chiarezza la responsabilità professionale del notaio rispetto agli adempimenti di competenza dell’amministrazione.