⚖️ Un caso seguito dallo studio ci suggerisce l’approfondimento di oggi.
Le differenze tra i due istituti sono sostanziali.
📚 Legato in sostituzione di legittima.
È disciplinato dall’Articolo 551 del Codice Civile.
Il testatore attribuisce al legittimario un bene o un diritto in luogo della quota di legittima.
🚨Effetti:
Il legittimario può accettare il legato e, in tal caso, perde il diritto di chiedere la legittima.
Oppure può rinunciare al legato e chiedere la propria quota di legittima.
Finché non rinuncia, non può pretendere altro dall’eredità.
✅ Esempio Tizio lascia al figlio Caio un appartamento del valore di €150.000 “in sostituzione della legittima”. La quota di legittima di Caio sarebbe € 200.000.
Se Caio accetta il legato, riceve solo l’appartamento.
Se rinuncia al legato, può chiedere la sua legittima di € 200.000.
📚 Legato in conto di legittima
Qui il legato rappresenta semplicemente un’anticipazione o imputazione sulla quota di legittima spettante al beneficiario.
🚨Effetti:
Il legittimario conserva il diritto alla legittima.
Il valore del legato viene conteggiato (“imputato”) nella quota che gli spetta.
Se il legato vale meno della legittima, può chiedere la differenza.
Se vale di più, occorre valutare il contenuto del testamento e le regole sulla disponibile.
✅ Esempio La legittima di Caio è €200.000 e il testatore gli lascia un appartamento da €150.000 “in conto di legittima”.
Caio riceve l’appartamento.
Può ancora pretendere €50.000 per raggiungere il valore della sua legittima.
Si ritiene che il legatario in sostituzione di legittima abbia titolo per acquisire tutte le informazioni utili (es. movimenti bancari, giacenza conti correnti de cuius) onde valutare consapevolmente se chiedere la legittima in luogo del legato.