La successione si apre al momento della morte della persona.
Da questo momento si individuano i soggetti chiamati.
Si applica quando manca un testamento, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio.
La legge individua i successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle e altri parenti, secondo i casi.
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
È quella fondata sul testamento, cioè sull’atto con cui una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.
Forme principali:
testamento olografo;
testamento pubblico;
testamento segreto.
La legge tutela alcuni familiari, detti legittimari, riservando loro una determinata quota del patrimonio.
Sono principalmente:
coniuge;
figli;
ascendenti, quando non vi sono figli.
La parte riservata ai legittimari si chiama quota di legittima; la parte di cui il testatore può disporre liberamente è la quota disponibile.
L’eredità si acquista con l’accettazione.
Può essere espressa o tacita.
Può inoltre essere:
pura e semplice → patrimonio dell’erede e patrimonio ereditario si confondono;
con beneficio d’inventario → i due patrimoni rimangono distinti e l’erede risponde dei debiti ereditari nei limiti dell’attivo ereditario.
Il chiamato può rinunciare all’eredità nel rispetto delle forme previste.
Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione, fatti salvi gli istituti che possono determinare una diversa devoluzione, come la rappresentazione.
La rappresentazione consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.
Esempio: il figlio del defunto è premorto, ma ha due figli. In presenza dei presupposti di legge, i due nipoti possono subentrare per rappresentazione.
In determinati casi, la quota spettante a un chiamato che non può o non vuole acquispuò accrescersi a favore degli altri chiamati.

