La donazione è un contratto formale che richiede a pena di invalidita’ la forma dell’atto pubblico.
È, in linea generale, irrevocabile: chi dona non può semplicemente cambiare idea e chiedere la restituzione di quanto donato.
Il Codice civile, però, prevede due specifiche ipotesi di revocazione.
🔹 1. Revoca per ingratitudine
Ai sensi dell’art. 801 c.c., la donazione può essere revocata quando il donatario tiene comportamenti particolarmente gravi nei confronti del donante, come:
• aver commesso un fatto che la legge qualifica come causa d’indegnità a succedere;
• aver ingiuriato gravemente il donante;
• aver arrecato dolosamente un grave pregiudizio al suo patrimonio;
• avergli rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.
⚠️ Non bastano una lite, un litigio familiare o la semplice interruzione dei rapporti: occorrono i presupposti previsti dalla legge.
🔹 2. Revoca per sopravvenienza di figli
Ai sensi degli artt. 803 e seguenti c.c., la donazione può essere revocata se il donante, al momento della donazione, non aveva o ignorava di avere figli o discendenti e successivamente si verificano le condizioni previste dalla legge per la revoca.
La disciplina comprende anche specifiche ipotesi di riconoscimento o scoperta di discendenti, secondo i requisiti normativi.
📌 Attenzione alle eccezioni: non tutte le donazioni sono revocabili per queste ragioni. L’art. 805 c.c., ad esempio, esclude la revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli per le donazioni remuneratorie e per quelle fatte in occasione di un matrimonio, nei limiti previsti dalla norma.
💡 In conclusione: la revoca non è un diritto esercitabile liberamente, ma un rimedio eccezionale, subordinato a presupposti rigorosi e a termini di legge.