La donazione è un contratto formale che richiede a pena di invalidita’ la forma dell’atto pubblico.
È, in linea generale, irrevocabile: chi dona non può semplicemente cambiare idea e chiedere la restituzione di quanto donato.
Il Codice civile, però, prevede due specifiche ipotesi di revocazione.
Ai sensi dell’art. 801 c.c., la donazione può essere revocata quando il donatario tiene comportamenti particolarmente gravi nei confronti del donante, come:
• aver commesso un fatto che la legge qualifica come causa d’indegnità a succedere;
• aver ingiuriato gravemente il donante;
• aver arrecato dolosamente un grave pregiudizio al suo patrimonio;
• avergli rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.
Ai sensi degli artt. 803 e seguenti c.c., la donazione può essere revocata se il donante, al momento della donazione, non aveva o ignorava di avere figli o discendenti e successivamente si verificano le condizioni previste dalla legge per la revoca.
La disciplina comprende anche specifiche ipotesi di riconoscimento o scoperta di discendenti, secondo i requisiti normativi.

