Nella compravendita immobiliare, l’acquirente può richiedere che il saldo del prezzo venga versato sul conto corrente dedicato del notaio, anziché essere corrisposto direttamente al venditore al momento della stipula.
L’istituto è disciplinato dall’art. 1, commi 63 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147.
🔎 Ma cosa accade concretamente?
Il notaio riceve e custodisce le somme sul conto dedicato e provvede al loro svincolo secondo quanto previsto dalla legge, una volta andata a buon fine la tracrizione dell’all’atto.
La ratio è quella di evitare che l’acquirente, dopo aver pagato integralmente il prezzo, rimanga esposto agli effetti di eventuali formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte contro il venditore nel periodo intercorrente tra la stipula e la trascrizione dell’atto di compravendita.
📌 Il sistema assume quindi particolare rilevanza in relazione alla continuità e sicurezza della pubblicità immobiliare, consentendo di collegare il pagamento del prezzo al perfezionamento delle condizioni previste per il suo svincolo.
Non si tratta, dunque, di una semplice modalità di pagamento, ma di uno strumento di tutela preventiva inserito nel sistema della circolazione degli immobili.
👉 Per questo, nella predisposizione di una compravendita, è opportuno valutare anche questa possibilità e disciplinarne correttamente presupposti e modalità.