Nella compravendita immobiliare, l’acquirente può richiedere che il saldo del prezzo venga versato sul conto corrente dedicato del notaio, anziché essere corrisposto direttamente al venditore al momento della stipula.
L’istituto è disciplinato dall’art. 1, commi 63 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Il notaio riceve e custodisce le somme sul conto dedicato e provvede al loro svincolo secondo quanto previsto dalla legge, una volta andata a buon fine la tracrizione dell’all’atto.
La ratio è quella di evitare che l’acquirente, dopo aver pagato integralmente il prezzo, rimanga esposto agli effetti di eventuali formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte contro il venditore nel periodo intercorrente tra la stipula e la trascrizione dell’atto di compravendita.
Non si tratta, dunque, di una semplice modalità di pagamento, ma di uno strumento di tutela preventiva inserito nel sistema della circolazione degli immobili.

