La recente vincita record di 223,2 milioni di euro riporta al centro dell’attenzione una questione di diritto di famiglia tutt’altro che banale.
Il vincitore e la moglie, secondo quanto riportato dalla stampa, erano separati di fatto, ma non ancora legalmente separati e avevano contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni.
Ed è proprio questo il dato giuridicamente decisivo.
📚  la separazione di fatto, per quanto possa avere determinato da tempo la cessazione della convivenza e della vita familiare, non determina di per sé lo scioglimento della comunione legale.
📚 l’art. 191 c.c. stabilisce infatti quando la comunione si scioglie e, nel caso della separazione personale, individua un momento giuridicamente determinato del procedimento di separazione.
📚 a ciò si aggiunge l’art. 177 c.c., secondo il quale rientrano nella comunione, tra l’altro, gli acquisti compiuti durante il matrimonio e, alla ricorrenza delle condizioni previste dalla norma, i proventi dell’attività separata non consumati al momento dello scioglimento.
🔎 Proprio con riferimento alle vincite al gioco, il Tribunale di Latina ha ritenuto che, in assenza di una diversa qualificazione, esse possano essere ricondotte alla comunione de residuo ex art. 177, comma 1, lett. c), c.c., se non consumate al momento dello scioglimento della comunione.
📌 Pertanto, nel caso concreto, la domanda non è semplicemente:
🚨 “Chi ha comprato la schedina?”
La vera domanda giuridica è:
🚨 “Al momento della vincita, la comunione legale era ancora in essere?”
Se la risposta fosse positiva, la posizione del coniuge separato soltanto di fatto potrebbe assumere una rilevanza patrimoniale tutt’altro che trascurabile.
Una vicenda da 223 milioni di euro diventa così anche una questione di diritto:
la separazione di fatto può aver posto fine alla convivenza, ma non necessariamente agli effetti patrimoniali del matrimonio.