📚 Il mutuo è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
👉 Si tratta di un contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa, non per effetto della stipula del contratto.
👉 Ha normalmente effetti traslativi: il mutuatario diventa proprietario delle somme.
📚 Con il mutuo di scopo, invece, una parte si obbliga a fornire risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un’altra parte che si impegna a svolgere le attivita’ necessarie per il raggiungimento dell’oggetto scopo.
📚 L impegno del mutuatario, unito all’interesse del mutuante al raggiungimento dello scopo sotteso alla erogazione del denaro, consente alla destinazione della somma di entrare nella struttura del negozio, connotandone il profilo causale.
🚨 Non basta quindi l’indicazione nel contratto del motivo generico per cui il mutuatario richiede il prestito, ma occorre che le parti si vincolino tra loro con uno specifico obbligo di utilizzo delle somme.
Ma cosa succede nel caso in cui nel mutuo di scopo, la somma non venga utilizzata per lo scopo pattuito?
🚨 attenzione: le conseguenze possono essere gravi, potendo determinare la nullità del contratto e quindi l’invalidita’/inefficacia della garanzie assunte dal mutuatario ( es. ipoteca volontaria).
In quali casi?
✅ Si avrà nullità nel caso in cui si ravvisi un vizio originario del contratto: per esempio, uno scopo illecito o la mancanza di un elemento essenziale.
✅ L’inadempimento del.mutuatario determinerebbe invece la risoluzione del mutuo.