📚 la comunione immobiliare consiste nella comproprieta’ in capo a più soggetti di un immobile. Più persone quindi divengono proprietari per quote ideali dell’intero bene.
SI costituisce:
✅ per contratto, nel caso di acquisto congiunto da parte di più soggetti;
✅ per successione, quando al defunto succedono più eredi. Le quote possono essere stabilite dal defunto nel testamento, in mancanza del quale occorrera’ far riferimento alle regole sulla successione legittima di cui agli artt. 565 e seguenti del Codice Civile.
📚 lo scioglimento della comunione ereditaria è l’atto (consensuale o giudiziale) che trasforma le quote ideali del patrimonio in proprietà esclusive su singoli beni.
📚 ciascun contitolare può richiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento, ponendo fine alla contitolarità tramite l’assegnazione di beni dal valore equivalente alla propria quota.
📚 la procedura si articola attraverso diverse modalità:
✅ divisione consensuale, che in sostanza è un contratto con cui i comproprietari concordano sulla stima dei beni e sulla loro ripartizione.
Può realizzarsi mediante la vendita delle quote: Un erede può cedere/vendere la propria quota agli altri coeredi o a terzi (rispettando il diritto di prelazione).
✅ divisione giudiziale. Se gli eredi non raggiungono un accordo, è necessario rivolgersi al tribunale.
🚨 in questo caso va innanzitutto promossa la procedura di mediazione che e’ obbligatoria.
👉 se non si raggiunge un accordo neppure in mediazione, la causa richiedera’ la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per stimare i beni e predisporre i lotti.
👉 la legge predilige la divisione in natura (se possibile). Se invece i beni sono indivisibili (es. un singolo appartamento), il giudice disporra’ la vendita all’asta con ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti.
👉 per evitare la vendita all’asta dell’intero, il comproprietario potrà formulare un’offerta di acquisto ad un valore non inferiore a quello di stima stabilito dal CTU.