Capita frequentemente che, in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi concordino il trasferimento di proprietà immobiliari a favore di uno di loro o dei figli.
Scelta spesso condivisibile, anche perché in tale caso le imposte sul trasferimento vengono quasi azzerate.
Ma in tali casi è comunque necessario che il passaggio di proprietà avvenga con atto notarile, oppure basta il decreto di omologa od il provvedimento di divorzio?
Bene, secondo la recentissima sentenza della cassazione a sezioni riunite (cass. 21.761 del 29/7/2021), è sufficiente l’atto giudiziario di ratifica dell’accordo tra coniugi, atto idoneo a trasferire la proprietà e quindi anche alla trascrizione del trasferimento.
Conseguenze della pronuncia?
Non da poco: il non doversi ripresentare davanti al notaio per l’atto comporta -ovviamente- il risparmio della spesa per compensi professionali notarili