Vediamo il caso deciso da Cassazione 5043 del 17/2/2023.
Recita l’art. 63 dicp att. c.c. che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Quindi, se l’amministratore di un condominio, per insufficienza di fondi, non paga i debiti nei confronti di un fornitore, quest’ultimo dovrà in primo luogo rivolgere le proprie azioni nei confronti dei morosi.
Ma quid iuris se questi non pagano, fossero insolventi, oppure, caso non infrequente, si dovesse verificare il fallimento di un condomino?
La risposta sta nella norma sopra citata: sui condomini in regola grava un’obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei morosi, una sorta di fideiussione ex lege.
Questo è il motivo per cui gli amministratori condominiali devono attivarsi senza ritardo nei confronti dei morosi: occorre evitare che i condomini in regola con i pagamenti debbano pagare, pro quota, anche i debiti dei morosi.