Vediamo come si ripartisce l’onere della prova secondo la Cassazione (sentenza n. 6539 del 12/3/2024).
Non sono infrequenti i danni provocati da animali selvatici, come cinghiali, cervi o altre specie che vivono libere in natura.
Per legge (art. 2052 c.c.) la responsabilità va ricondotta in capo all’Ente che è giuridicamente proprietario della fauna selvatica.
Quindi, a seconda dei casi, ne risponderà lo Stato, la Regione o la Provincia.
Ma, nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale, come si riparte l’onere della prova?
In tal caso il conducente che pretende di essere integralmente indennizzato dei danni derivatigli dallo scontro, dovrà dimostrare di aver adottato tutte le condotte di guida necessarie per evitare l’impatto e, quindi, che l’ostacolo era per lui imprevedibile ed inevitabile.
Quindi: animale che attraversa repentinamente la sede stradale: si al risarcimento.
Animale fermo al centro della strada o ostacolo evitabile: no risarcimento o riduzione per concorso di colpa.