Vediamo un caso concreto e confrontiamo lo scenario ante e post riforma.
Il caso: nel 1999 muore Giovanni, proprietario di un immobile, lasciando quale unico erede Francesco.
Francesco ovviamente accetta l’eredità solamente in forma tacita, come usualmente avviene.
Il suo acquisto non risulta quindi nei registri immobiliari, nonostante la presentazione della dichiarazione di successione e la voltura al catasto.
Nel 2019 muore anche Francesco, lasciando quale unico erede Roberto.
Roberto ha necessità di vendere l’immobile a Andrea, ma non può farlo se non dopo aver ripristinato la continuita delle tracrizioni da Giovanni a Francesco e da Francesco a Roberto.
Prima della riforma.
Per trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità da Francesco a Roberto era necessario che risultasse precedentemente trascritta l’accettazione tacita dell’eredità da Giovanni a Francesco. Essendo però Francesco già deceduto, Roberto avrebbe dovuto promuovere un procedimento giudiziale per far accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità e farla trascrivere.
Post riforma.
Con la nuova formulazione dell’art. 2648 c.c., Roberto, quale erede di Francesco, potrà invece rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà regolarizzando così la continuità delle trascrizioni, con notevole risparmio di tempo e di risorse.

