Il furto costituisce reato contro il patrimonio.
La norma punisce la condotta di colui che si appropria della cosa mobile altri al fine di trarne profitto.
Tecnicamente si definisce un delitto di “dolo specifico” e cioè non basta la condotta in sé dell’appropriarsi di un bene altrui, ma occorre che l’agente persegua un fine specifico, quello di trarre profitto dalla condotta.
Ma cosa si intende per profitto? Un’utilità di lucro, economica o invece una qualsiasi utilità?
A fronte di diverse interpretazioni, è intervenuta la cassazione a sezioni unite con la sentenza 41570 del 12/10/2023.
Il fatto.
Durante una lite tra fidanzati, uno sottrae il telefono all’altra e ciò non per appropriarsi del bene ma per impedirle di chiamare i carabinieri o forse per dispetto.
Mancando l’utilità patrimoniale si potrebbe pensare che non sono ravvisabili gli estremi del reato di furto.
Ma è proprio cosi?
No, secondo la cassazione non è così: il fine di trarre profitto del reato di furto può consistere anche in quello di trarre un’utilità di natura non patrimoniale.
Il nostro dubbio: ma il furto non è classificato tra i reati contro il patrimonio?