Capita spesso di dover affrontare vicende in cui un professionista (commercialista, avvocato, consulente del lavoro) alla cessazione dell’incarico si rifiuti di rendere la documentazione al cliente.

Molto spesso a monte della vicenda ci sono questioni di natura economica, frequentemente sulla determinazione del corrispettivo.

Altre volte capita invece che il professionista attui detto comportamento solo per ripicca verso il cliente che vuole sciogliere il rapporto.

Bene, va precisato che quasi sempre il professionista che si rifiuta di consegnare la documentazione al cliente è in torto.

Diversamente da quanto previsto per altre categorie di lavoratori autonomi, il professionista non ha il diritto di ritenere i documenti del cliente e ciò anche se non ha ricevuto il corrispettivo per il lavoro svolto.

Potrà tuttalpiù trattenere, anche senza il consenso del cliente, una copia della documentazione al fine di far valere il proprio diritto alla riscossione del compenso.

Quindi la condotta costituisce illecito civile (il cliente potrà ottenere un risarcimento dei danni), ma anche penale.

Quale il reato?

Bene, se il professionista attua la condotta per indurre il cliente a pagargli i giusti compensi, sarà ravvisabile il reato di appropriazione indebita aggravata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Nel caso in cui la ritenzione dei documenti fosse uni strumento per indurre il cliente a corrispondere compensi non dovuti o in misura maggiore rispetto al dovuto, sarà ravvisabile il reato molto grave di estorsione o tentata estorsione.

Qualora invece il rifiuto sia giustificato solo da ripicca per la revoca dell’incarico il professionista sarà sanzionabile dal punto di vista deontologico.

In tutti i casi sarà poi tenuto al risarcimento dei danni dal punto di vista civilistico