Vediamo il caso deciso dalla cassazione con la recentissima sentenza 28772/2023.
La moglie in costanza del matrimonio ma dopo che era già emersa la crisi di coppia preleva da un conto cointestato con il marito la somma di oltre 120.000 euro e un assegno circolare da euro 55.000.
Complessivamente una somma rilevante di cui il marito chiede la restituzione. Ne ha titolo?
No, secondo la cassazione generalmente no.
Vediamone i motivi.
La cointestazione del conto corrente genera una presunzione di pari titolarità del saldo attivo. Quindi ciascuno dei titolari può disporre del saldo attivo.
Questa la regola, ma ecco l’eccezione.
Diversa sorte avrà la richiesta di rimborso nel caso in cui uno dei due dimostri di avere alimentato in via esclusiva il conto corrente.
In sostanza, nel nostro caso il marito per pretendere la restituzione avrebbe dovuto fornire prova del fatto che gli accrediti sul conto corrente fossero riconducibili esclusivamente a sue attività.
Prova non data e quindi legittimamente la moglie poteva disporre del saldo attivo del conto.
Secondo tema: può il marito contestare il merito delle singole spese, ritenendole eccessive o voluttuarie?
Secondo no per il marito.
Ritiene la corte che non si possa mettere in discussione le voci delle spese fatte da ciascun coniuge nel corso della convivenza matrimoniale.