Tanto, forse oserei dire troppo……..10 anni.
Va innanzitutto precisato che l’eredità va sempre accettata o espressamente o tacitamente (per comportamento concludente), e quindi non è strettamente necessario rinunciare.
Basta infatti non accettare.
Conseguentemente il diritto di rinunciare non si perde mai: al contrario è il diritto di accettare che si prescrive in dieci anni.
Vista l’ampiezza del termine è intuibile che sia frequente che i creditori del de cuius o i chiamati successivi abbiano interesse ad accelerare i tempi per indurre l’avente diritto a decidere se accettare o meno.
In tal caso l’interessato che ne ha interesse può chiedere che sia il tribunale a fissare un termine breve per il chiamato per accelerare le sue determinazioni.
Se non si dovesse esprimere entro il termine, il chiamato perderà il diritto di accettare.
Ci sono eccezioni alla regola per cui la qualità di erede si acquista solo per accettazione (espressa o tacita)?
Si, per il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari.
In tal caso deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
in questo caso si acquista l’eredità senza che vi sia stata accettazione, espressa o tacita

