I criteri per la delazione sono previsti dall’art. 457 cc, norma che prevede quanto segue:
1.l’eredità si devolve per legge o per testamento,
2. se esiste un testamento, questo prevale sulla successione legittima che quindi opererà solo se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Questa ultima regola prevede che, anche se la volontà testamentaria prevale sulle disposizioni di legge, il testamento non può derogare alle “quote minime” che per legge sono riservate ai legittimari.
In questa categoria rientrano:
a. il coniuge o partner in caso di unione civile,
b. figli,
c. gli ascendenti (es. genitori), ma solo se non ci sono figli.
I fratelli non rientrano invece nella categoria dei legittimari.
Per valutare se vi è stata lesione a danno dei legittimari occorre considerare anche le donazioni eseguite in vita dal de cuius, attuando quindi la cd riunione fittizia del “relictum” (beni lasciati con testamento) con il “donatum” (disposizioni effettuate in vita dal de cuius).

