La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale obbligatorio.
I chiamati all’eredità, anche se non l’hanno accettata e non hanno intenzione di farlo, sono tenuti a predisporla entro 12 mesi dal decesso, per comunicare il subentro nel patrimonio del defunto.
Aspetti Chiave:
• Termine: 12 mesi dalla data di apertura della successione (morte).
• Modalità: Esclusivamente telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
• Esenzione: Non è obbligatoria se l’eredità è devoluta a coniuge e parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000€ e non comprende immobili.
Aliquote e Franchigie:
• Coniuge e parenti in linea retta (genitori/figli): 4% su valore eccedente 1 milione di € per beneficiario.
• Fratelli/Sorelle: 6% su valore eccedente 100.000€.
• Altri parenti fino al 4° grado: 6% senza franchigia.
• Altri soggetti: 8% senza franchigia.
• Portatori di handicap (L. 104/92): Franchigia elevata a 1,5 milioni di €.
Comporta accettazione dell’eredità?
Secondo la Suprema Corte, la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, costituiscono adempimenti fiscali che hanno solo uno scopo conservativo.
Rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere anche se non ancora erede.
In assenza di altri comportamenti concludenti NON comportano quindi accettazione tacita dell’eredità.
E se alla dichiarazione dovesse seguire la domanda di voltura?
Qui il discorso cambia
La voltura catastale per successione è un adempimento fiscale obbligatorio da presentare entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione.
La Corte di Cassazione considera la voltura un atto di accettazione tacita dell’eredità, in quanto implica la volontà di disporre dei beni ereditari, rendendo l’erede responsabile anche dei debiti.
I chiamati all’eredità che trascrivono in Catasto la voltura degli immobili del de cuius a proprio favore divengono eredi a tutti gli effetti, e quindi rispondono degli eventuali debiti del familiare deceduto, né potranno rinunciare successivamente in quanto l’accettazione non è revocabile.

