È notorio che, almeno fino ad oggi, poteva essere rischioso acquistare un bene pervenuto al venditore in virtù di donazione.
Ciò in quanto gli eredi legittimari del donante avrebbero potuto impugnare la donazione per lesione della loro quota intangibile di eredità.
L’azione di reintegrazione nella quota di legittima è, appunto, il processo per garantire agli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) la quota di eredità loro riservata dalla legge quando per testamento o donazione sono stati lesi i loro diritti.
Il procedimento è, quindi, volto ad integrare le loro quote.
Fino a poche settimane fa l’erede legittimario leso nella sua quota poteva rivalersi anche nei confronti dei terzi che avevano, anche inconsapevolmente, acquistato dal donatario, di fatto privandolo della proprietà del bene.
È evidente che questa possibilitá frenava la compravendita dei beni di provenienza donativa, e ciò anche perchè le banche non finanziavano le operazioni di acquisto.
Da poco tempo non è più così.
L’articolo 44 della Legge 182/2025 ha semplificato le norme che disciplinano la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni stabilendo che colui che ha comprato un bene da chi lo aveva a sua volta ricevuto in donazione, non corre più il rischio di doverlo restituire agli eredi legittimari di chi aveva fatto la donazione. I legittimari potranno solo chiedere al donatario che avesse venduto a terzi il bene ricevuto in donazione, di compensarli in denaro nei limiti in cui fosse necessario per integrare la quota ad essi riservata.
La nuova norma si applica a tutte le donazioni fatte da soggetti che siano deceduti a partire dal 18 dicembre 2025.