È noto che la legislazione in materia di locazione di immobili urbani presenta degli aspetti riguardo ai quali gli accordi tra le parti non possono derogare le disposizioni normative: importo canone e durata ne sono un esempio.

Si tratta di norme che tutelano il conduttore, ritenuto parte debole del rapporto contrattuale, e quindi non possono essere derogate solo in suo sfavore.

Ma cosa succede qualora nel corso del contratto le parti rivedono il canone (di norma al rialzo) e mutano la sua durata?

Questo genere di accordi sono nulli?

Secondo Cassazione n. 34017/2023 possono essere validi, qualora le parti abbiano una volontà novativa.

Cosa significa volontà novativa?

Significa volontà di sostituire il vecchio contratto con un nuovo accordo.

Nuovo accordo che automaticamente comporterà una nuova durata contrattuale: anni 4+4 (abitazioni) o anni 6+6 (locazioni commerciali).