Vediamo il caso e la decisione assunta dalla cassazione con sentenza 1262/2024.
Un incendio trova origine in un fondo, interessa una proprietà limitrofa e quindi si propaga in quella di un terzo soggetto.
Quest’ultimo promuove giudizio per il risarcimento dei danni non nei confronti della proprietà limitrofa, quella dalla quale il fuoco si è propagato al suo fondo, ma nei confronti del proprietario del fondo in cui l’incendio ha avuto inizio.
La difesa della parte convenuta in giudizio aveva sostenuto che la contiguità dei fondi, in caso di propagazione di incendio, è presupposto indispensabile, sicchè il danneggiato avrebbe dovuto evocare in giudizio il proprietario del fondo direttamente confinante.
Ma per la cassazione non è  così.
La domanda è fondata atteso che “ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. in caso di propagazione di incendio non occorre la contiguità fisica tra fondo originante e quello danneggiato”.