Forse non tutti sanno che la risposta al quesito è negativa: per stipulare un valido atto di compravendita immobiliare è sufficiente la scrittura privata.
Il codice civile prevede infatti (art. 1350) che i contratti con i quali viene trasferita la proprietà od altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili devono essere stipulati in forma scritta
Non è strettamente necessario l’atto pubblico notarile o la scrittura autenticata da pubblico ufficiale.
Quindi la proprietà di un immobile, anche se del valore di svariati milioni di euro, potrebbe essere trasferita con un accordo privato, senza formalità od adempimenti, purché rivesta forma scritta.
Ma allora perché le compravendite si stipulano sempre dinanzi ai notai?
Non per la validità dell’atto, ma per altri motivi.
Per rendere pubblico il trasferimento, la legge prescrive la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari, registri che possono essere aggiornati con la trascrizione dell’atto solo se il contratto riveste la forma notarile o provenga da pubblico ufficiale.
Allora torniamo al punto di partenza: che valore ha la compravendita non notarile se non può essere trascritta?
Tra le parti ha valore di valido strumento utile per il trasferimento della proprietà.
Quindi l’acquirente potrà far valere i suoi diritti nei confronti del venditore, ove violasse gli accordi vendendo, ad esempio, il bene ad un terzo soggetto che validamente dovesse trascrivere il suo atto di acquisto.
Ma la sua tutela potrà essere esclusivamente di natura risarcitoria, e cioè non potrà portare alla intestazione effettiva del bene.
I termini tecnici si dice che l’atto è valido ma non opponibile ai terzi acquirenti che hanno validamente trascritto.
Speriamo di essere stati chiari nell’esposizione.