È noto che i requisiti per lo svolgimento di un’impresa spesso dipendono anche da specifiche caratteristiche dell’immobile dove si esercita l’attività.
Ovvio quindi che se l’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività è detenuto in forza di contratto di locazione non infrequenti sono i contenziosi per stabilire se la proprietà sia contrattualmente tenuta ad adoperarsi per consentire all’ impresa di conseguire i permessi necessari.
Ed è proprio questo il caso deciso dalla cassazione con l’ordinanza n. 2791 del 2025.
La proprietà aveva concesso in locazione un immobile catastalmente destinato in parte a supermercato ed in parte a magazzino.
Nel momento in cui venne stipulato il contratto la porzione destinata a magazzino era già stata di fatto trasformata dal precedente conduttore in laboratorio trasformazione carni.
Sorge quindi l’esigenza di regolarizzare l’immobile alla situazione di fatto, ma la proprietà non si adopera in proposito.
La conduttrice promuove un giudizio chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
In primo e secondo grado vengono riconosciute le sue ragioni, ma non così in Cassazione.
Per la Corte è onere del conduttore assumere le iniziative del caso per verificare l’idoneità amministrativa dell’immobile allo svolgimento della attività.
È ipotizzabile, invece, un obbligo del locatore solo nel caso in cui abbia assunto un impegno contrattuale in proposito, oltre ovviamente nel caso in cui una sua inattività sia contraria alla buona fede.

