Se è vero che lavoratore subordinato non regolarmente assunto mantiene innegabilmente il diritto di percepire la retribuzione, spesso si pone il tema della possibilità per il lavoratore autonomo “in nero” di agire per la riscossione del compenso pattuito per l’attività svolta.
Si pensi, ad esempio, alle prestazioni dell’imbianchino, del muratore o del traslocatore che si trovino ad operare senza aver aperto la partita iva o senza disporre dei titoli amministrativi necessari.
La situazione potrebbe essere quella del pensionato che “arrotonda” o del disoccupato che “si arrangia” con lavoretti.
Certo, in questi casi il pagamento viene di norma eseguito prima dell’esecuzione della prestazione, ma cosa succederebbe se il prestatore d’opera si trovasse costretto a fare causa per riscuotere il compenso? Vedrebbe riconosciute le sue ragioni?
Bene, è principio consolidato quello per cui l’eventuale irregolarità amministrativa o fiscale non influisce sul diritto a percepire il compenso.
Il contratto tra autonomo “in nero” e committente è di norma valido in quanto l’art. 2231 del codice civile, norma che subordina il diritto al compenso alla regolarità del lavoratore autonomo, si applica solo alle professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo o un’abilitazione, come l’avvocato, il medico o il geometra.
A chiarire i concetti è intervenuta la cassazione con ordinanza n. 8450/2023: il meccanico in nero ha diritto di percepire il compenso per le prestazioni.
Attenzione, però: quanto sopra non esclude la possibiltà per gli enti, in primis l’Agenzia delle Entrate, di sanzionare il trasgressore.