Quando una persona decede, dal punto di vista legale si pone il tema della sorte del suo patrimonio e dei rapporti giuridici che lo vedono coinvolto.
Va innanzitutto precisato che la legge lascia all’interessato ( il cd “de cuius”) la possibilità di dettare le regole per la sua successione.
Lo strumento attraverso cui si attua il trasferimento dei diritti per causa di morte è, appunto, il testamento.
Il testamento può consistere in una scrittura privata (testamento olografo) o in un atto pubblico notarile.
Il testamento è un atto unilaterale per sua essenza sempre modificabile che quindi può essere revocato:
– espressamente,
– mediante la distruzione del documento,
– implicitamente, per una successiva disposizione incompatibile con la precedente.
Il testamento necessita di specifici requisiti di forma che consistono:
– testamento olografo: deve essere scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. Non è quindi valido il testamento scritto con mezzi meccanici od a p.c., anche se sottoscritto a mano,
– testamento pubblico: deve essere redatto per iscritto dal notaio dopo che il de cuius, alla presenza di due testimoni, gli ha dettato le sue volontà.
Non comune è poi la figura del testamento segreto, con il quale il testatore consegna al notaio un documento in busta chiusa e sigillata nel quale sono riportate le sue volontà.
Il notaio riceve la busta, la sigilla e redige un verbale alla presenza di due testimoni.