Nel nostro ordinamento vige il principio della responsabilità patrimoniale previsto dall’art. 2740 c.c..
In virtù del suddetto principio, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni da lui contratte o comunque di cui debba rispondere con tutto il suo patrimonio, costituito da mobili, immobili e crediti.
I creditori sono trattati pariteticamente e quindi avranno diritto di soddisfarsi allo stesso modo sul patrimonio del debitore, salvo che siano titolari di un diritto di prelazione sul patrimonio (ipoteca, pegno o privilegio).
Veniamo ora all’azione revocatoria, che consente al creditore di soddisfarsi delle proprie ragioni aggredendo eccezionalmente beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore.
La revocatoria è un’azione giudiziale con la quale un soggetto impugna un atto tra il suo debitore ed un soggetto terzo che pregiudica le sue ragioni precludendogli la possibilità di soddisfarsi sul suo patrimonio che viene spogliato di uno o più beni.
Si immagini il caso in cui un debitore, si spogli dell’immobile di sua proprietà, donandolo ad un soggetto terzo.
È ovvio che in questo caso il creditore possa far valere il pregiudizio subito, impugnando la donazione e quindi rivolgendosi al beneficiario dell’atto per soddisfarsi sul valore del bene.
L’atto in questione, che è formalmente valido, risulterebbe inefficace solamente nei confronti del creditore.