Commento a Cassazione 34530 del 11/12/2023.
Un Condominio promuove giudizio nei confronti della società proprietaria di un fondo adiacente, lamentando di essere stata danneggiata dai lavori di sbancamento realizzati nel fondo limitrofo.
La società convenuta si difende sostenendo l’esclusiva responsabilità della società appaltatrice alla quale aveva affidato i lavori di sbancamento: si tratterebbe, secondo la difesa, di una responsabilità di natura extracontrattuale di cui l’appaltatore doveva rispondere in virtù dell’autonomia gestionale di cui dispone l’esecutore dei lavori derivante dal carattere autonomo della sua attività.
Di diverso avviso la Cassazione, che nella sua decisione ha così stabilito: “il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde, ai sensi dell’art. 840 c.c., direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto. La sua responsabilità esiste indipendentemente dal suo diritto di ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla o eliminarla”.