In ambito contrattuale la responsabilità solidale tra debitori costituisce la regola.
Se non risulta diversamente, quindi, tutti i debitori possono essere tenuti al pagamento oltre la quota di loro pertinenza.
Diversamente, nel caso di subentro nel debito per successione, l’erede non è tenuto a rispondere oltre la quota di sua pertinenza.
Si parla in questo caso di “obbligazioni parziarie”.
Tale principio è espresso dall’art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall’art. 1295 c.c.(ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte).
Esiste una deroga a questo principio?
Si, nelle obbligazioni tributarie i singoli eredi sono responsabili in solido per i debiti del defunto.
Questa deroga vale solo per le imposte sul reddito, non per l’IMU (cass. Ordinanza n. 11097/2025).