Il condominio è una forma di comproprietà negli edifici in cui coesistono unità immobiliari di proprietà esclusiva (appartamenti, uffici) e parti comuni (suolo, tetto, scale, muri maestri) necessarie all’uso collettivo.
Ovvio che il proprietario esclusivo dell’unità abitativa sita nel condominio abbia titolo per amministrare la sua proprietà, mentre l’amministratore gestisce le parti comuni.
Ma il singolo condominio ha titolo per far valere questioni che riguardano le cose comuni? Può, ad esempio far causa per i danni alle parti comuni?
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2984 del 10 febbraio 2026  risponde affermativamente a questa domanda.
Il condominio non è un soggetto munito di personalità giuridica sua propria distinta da quella dei suoi componenti, ma un ente di gestione e quindi, in parole povere, la somma dei suoi partecipanti.
I punti cardine della decisione includono:
• Diritto di azione individuale: Il singolo condomino ha il potere di agire in giudizio per la difesa dei beni comuni, anche indipendentemente dall’inerzia o dalla volontà dell’amministratore o degli altri proprietari.
• Risarcimento per vizi (Art. 1667 c.c.): La Corte chiarisce che tale legittimazione si estende alle azioni di risarcimento danni derivanti da vizi di appalto riguardanti le parti dell’edificio.
• Tutela della quota: Viene riaffermato il principio per cui l’azione può essere finalizzata alla tutela della propria quota.