Dal punto di vista giuridico la solidarietà non ha nulla a che vedere con le “buone azioni”, ma ha una valenza diversa.
Nell’ambito delle obbligazioni contrattuali (es. pagamento debiti pecuniari), la solidarietà tra debitori è la regola, ragione per cui, se due o più debitori assumono congiuntamente un’obbligazione di pagamento, ognuno non risponde limitatamente alla sua quota ma per l’intero debito.
Questa situazione comporta un indubbio vantaggio per il creditore.
Questi infatti potrà scegliere a quale dei debitori chiedere l’adempimento/pagamento e quindi rivolgerà le sue richieste a quello tra loro più solvibile.
Ovviamente il debitore che ha pagato l’intero o una parte eccedente la sua quota potrà rivalersi nei confronti degli altri, MA il rischio dell’insolvenza di uno tra i debitori di fatto viene trasmesso dal creditore ai debitori.
Ancora più insidiosa è l’applicazione del principio della solidarietà nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e ciò perchè in questo caso il “collega coobbligato” non viene scelto ma ti è capitato.
Come del resto confermato da Cass. 16/4/2025 n. 9969, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se con condotte tra loro autonome e se debbano rispondere dell’evento a diverso titolo, tutti i responsabili si riterranno coobbligati in solido al risarcimento dell’intero danno.
Quindi anche il soggetto che avesse una percentuale di responsabilità minima (es 1%), in virtù del disposto di cui all’art. 2055 c.c. potrebbe essere chiamato a risarcire l’intero danno.
