Vediamo la decisione deĺla cassazione in un recentissimo caso (ord. 27/6/2023 n. 18277).
Innanzitutto occorre precisare quale fosse la tipologia di parcheggio del caso deciso.
In quel caso non si trattava di parcheggio su suolo pubblico a pagamento (strisce blu), ma di parcheggio in area recintata in prossimità di aeroporto (parcheggio meccanizzato a pagamento).
Nel caso in esame la causa era stata promossa dalla società proprietaria del veicolo che aveva subito il furto.
Ecco le due argomentazioni difensive:
1. gestore parcheggio: il contratto ha ad oggetto l’utilizzo della superficie di stallo, e quindi va qualificato come locazione,
2. società proprietaria del mezzo: è un contratto di deposito che ha per oggetto la custodia del mezzo, e quindi la responsabilità esiste.
La cassazione sposa la tesi della proprietaria del mezzo: ha diritto ad essere risarcita del furto.
Altro tema: nel caso deciso il gestore si era poi difeso sostenendo che avrebbe comunque operato l’esonero da responsabilità perché previsto da clausola apposta sul biglietto di ingresso e dal regolamento affisso.
Ma non è così: una deroga alle disposizioni di legge in tema di responsabilità necessiterebbe di espresso e specifico consenso scritto dell’utente: è una clausola vessatoria.