Fino ad oggi si riteneva che, in caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, valessero le seguenti regole:
– durante la vita di tutti i titolari, ognuno dei cointestatari potesse disporre dell’intero saldo attivo: se il saldo è pari ad € 100, il contitolare può prelevare l’intera somma,
– dopo il decesso di uno dei due contitolari, l’altro potrebbe prelevare solo la quota di metà. L’altra metà, resa indisponibile, rimarrebbe agli eredi, che però dovranno preliminarmente adempiere agli obblighi tributari consistenti nella presentazione della dichiarazione di successione.
Lo Stato si tutela cosi: paghi le tasse di successione e ti permetto di prenderti quello che è tuo.
La decisione che oggi commentiamo (Cass. 7862/2021) va in una direzione diversa.
Nel caso deciso, infatti, la Cassazione ha statuito che va esente da responsabilità la banca che consente al cointestatario di prelevare anche la quota di pertinenza della parte deceduta.
Secondo la Corte infatti, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà delle stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente fino all’estinzione del rapporto, il correntista ha diritto di “prendersi” l’intero saldo attivo del conto anche dopo la morte dell’altra parte.
E l’adempimento, essendo consentito dalle norme contrattuali (contestazione a firma disgiunta) libera la Banca da ogni responsabilità nei confronti degli eredi.
Gli eredi del cointestatario soccombono, quindi, di fronte alle difese della Banca, che secondo la Corte in questo caso ha operato correttamente.
Agli eredi non rimarrà altro da fare che rivalersi verso il cointestatario che si è prelevato anche la quota di loro pertinenza.
In sostanza: quello che si poteva fare prima del decesso del contitolare, lo si può fare anche dopo.