La fideiussione è una garanzia che si connota per la sua natura accessoria rispetto all’obbligazione principale.
Il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma ha diritto di opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale.
Nella fideiussione “ordinaria” l’elemento dell’accessorietà è quindi centrale.
La fideiussione “a prima richiesta”, a prescindere dalla assonanza nel nome, ha caratteristiche completamente diverse rientrando nella categoria del contratto autonomo di garanzia.
Questa categoria, di origine giurisprudenziale, si distingue per la sua autonomia rispetto al rapporto garantito: il garante si obbliga a pagare a semplice richiesta del creditore, senza poter sollevare eccezioni relative al rapporto principale. La presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (solve et repete) è indice della volontà delle parti di derogare alla regola dell’accessorietà che, come detto, caratterizza la fideiussione ordinaria.
È intuibile quindi che il garante ben difficilmente potrà rifiutare il pagamento in caso di richiesta formale del creditore.
Questa figura di norma implica un impegno da parte del fideiussore (solitamente una banca o un’assicurazione) a pagare l’importo dovuto dal debitore principale senza la possibilità di opporre eccezioni.
Caratteristiche principali:
1. Immediata esigibilità/liquidità: non è necessario che il creditore dimostri l’inadempimento del debitore.
2. semplicità nella procedura: la fideiussione a prima richiesta garantisce che il creditore possa ottenere i fondi velocemente, senza l’obbligo di aver preventivamente escusso il debitore principale
Questi i motivi per cui la fideiussione a prima richiesta è frequentemente utilizzata in sostituzione del denaro e in luogo del deposito cauzionale, della caparra ed anche a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi nell’ambito degli appalti pubblici.